Art. 2.
  Le  ritenute  alla  fonte  non  corrisposte   per   effetto   della
sospensione  devono  essere  ripartite  in sei rate mensili scadenti,
ciascuna, tra il primo e il quindici di ogni mese a partire da luglio
1992. Con la prima rata dovranno essere versate le  ritenute  operate
nel mese di dicembre 1991, mentre con le ultime cinque rate, ciascuna
di  uguale  importo,  dovra'  essere  versato l'ammontare complessivo
delle ritenute operate e non versate da gennaio a maggio 1992.
  Per il versamento di ogni singola  rata  va  utilizzato  il  codice
tributo 1060 denominato "ritenute alla fonte oggetto di sospensione",
gruppo 1.
  Ai  fini  del  pagamento  occorre compilare la distinta Mod. 1 o il
bollettino di conto corrente postale Mod. 11, indicando come  periodo
di  riferimento alla voce anno "91" e "92", a seconda che le ritenute
siano state operate rispettivamente nell'anno  1991  o  1992,  mentre
alla voce mese va riportato "00".