Art. 2. Le ritenute alla fonte non corrisposte per effetto della sospensione devono essere ripartite in sei rate mensili scadenti, ciascuna, tra il primo e il quindici di ogni mese a partire da luglio 1992. Con la prima rata dovranno essere versate le ritenute operate nel mese di dicembre 1991, mentre con le ultime cinque rate, ciascuna di uguale importo, dovra' essere versato l'ammontare complessivo delle ritenute operate e non versate da gennaio a maggio 1992. Per il versamento di ogni singola rata va utilizzato il codice tributo 1060 denominato "ritenute alla fonte oggetto di sospensione", gruppo 1. Ai fini del pagamento occorre compilare la distinta Mod. 1 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, indicando come periodo di riferimento alla voce anno "91" e "92", a seconda che le ritenute siano state operate rispettivamente nell'anno 1991 o 1992, mentre alla voce mese va riportato "00".