Art. 2.
  1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 il Fondo
per la protezione civile e'  integrato  della  somma  di  lire  5.300
milioni  mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto
al cap. n. 7759 dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro
per  l'anno  1992 che il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno provvedera' a versare sul Fondo per la protezione civile.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 giugno 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA