Art. 2. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 il Fondo per la protezione civile e' integrato della somma di lire 5.300 milioni mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. n. 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvedera' a versare sul Fondo per la protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 1992 Il Ministro: CAPRIA