IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93, con il quale e' stato istituito presso la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' "Federico II" di Napoli il corso di laurea in scienze della produzione animale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 994, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 585, concernente modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze della produzione animale; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina veterinaria del 21 novembre 1991; del senato accademico del 6 dicembre 1991 e del consiglio di amministrazione del 9 dicembre 1991; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 maggio 1992; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 319 e' cosi' modificato: "La facolta' di medicina veterinaria conferisce: a) la laurea in medicina veterinaria; b) la laurea in scienze della produzione animale". I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.