Art. 2. L'ENEL in particolare, e' tenuto a: 1) comunicare alla commissione delle Comunita' europee ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza indugio e comunque entro sessanta giorni dal loro ricevimento, tutte le richieste di transito di energia elettrica corrispondenti a contratti di vendita di elettricita' aventi durata minima di un anno; 2) avviare negoziati sulle condizioni del transito di energia elettrica richiesto; 3) informare la Commissione CEE e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla conclusione di ogni contratto di transito senza indugio e comunque entro sessanta giorni dalla sua stipulazione; 4) qualora le trattative non giungano a compimento entro dodici mesi dalla comunicazione delle richieste, informare la Commissione CEE e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato senza indugio e comunque entro i successivi sessanta giorni, comunicando altresi' i motivi che non hanno permesso di concludere il contratto.