Art. 2.
  L'ENEL in particolare, e' tenuto a:
   1) comunicare alla  commissione  delle  Comunita'  europee  ed  al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, senza
indugio e comunque entro sessanta giorni dal loro ricevimento,  tutte
le  richieste  di  transito  di  energia  elettrica  corrispondenti a
contratti di vendita di elettricita' aventi durata minima di un anno;
   2) avviare negoziati sulle  condizioni  del  transito  di  energia
elettrica richiesto;
   3) informare la Commissione CEE e il Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato sulla conclusione di ogni contratto di
transito senza indugio e comunque entro  sessanta  giorni  dalla  sua
stipulazione;
   4)  qualora  le  trattative non giungano a compimento entro dodici
mesi dalla comunicazione delle richieste,  informare  la  Commissione
CEE  e  il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
senza  indugio  e  comunque  entro  i  successivi  sessanta   giorni,
comunicando altresi' i motivi che non hanno permesso di concludere il
contratto.