Art. 3.
  L'ENEL e' tenuto in ogni caso a garantire  condizioni  di  transito
che  siano  eque e non discriminanti, che non contengano disposizioni
abusive o restrizioni ingiustificate e che non siano tali da  mettere
in  pericolo  la  sicurezza dell'approvvigionamento e la qualita' del
servizio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 giugno 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO