Art. 3. L'ENEL e' tenuto in ogni caso a garantire condizioni di transito che siano eque e non discriminanti, che non contengano disposizioni abusive o restrizioni ingiustificate e che non siano tali da mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento e la qualita' del servizio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 1992 Il Ministro: BODRATO