IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Genazzano", corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per il Lazio; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini "Genazzano" formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1992; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che l'art. 8, comma 3, della predetta legge, concernente modalita' procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di orgine e la delimitazione della rispettiva zona di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Genazzano" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1 novembre 1992.