IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Vista  la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Genazzano",   corredata   dal   parere   del   consiglio   regionale
dell'agricoltura per il Lazio;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei  vini  e   la   proposta   del
disciplinare   di  produzione  dei  vini  "Genazzano"  formulata  dal
Comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  27  del  3
febbraio 1992;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  l'art.  8,  comma  3,   della   predetta   legge,
concernente  modalita'  procedurali,  dispone  che  il riconoscimento
delle denominazioni di orgine e  la  delimitazione  della  rispettiva
zona     di    produzione    vengano    effettuati    contestualmente
all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge  concernente   disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Genazzano"
ed  e'  approvato,  nel  testo  annesso,  il relativo disciplinare di
produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  al  vino  che   risponde   alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione, le cui norme entrano in vigore il 1› novembre 1992.