Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1992, con la denominazione di origine controllata "Genazzano" sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.