Art. 2.
  I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto,  a
cominciare  da  quello  proveniente  dalla  vendemmia  1992,  con  la
denominazione di  origine  controllata  "Genazzano"  sono  tenuti  ad
effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per
gli  effetti  dell'art.  15  della  legge  10  febbraio 1992, n. 164,
recante norme relative all'albo dei vigneti ed  alla  denuncia  delle
uve  -  entro  due  mesi  dalla  data  di  pubblicazione del presente
decreto.