Art. 3. In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel citato art. 2, purche' esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini "Genazzano". Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i soggetti interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvedera' a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.