Art. 3.
  In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare,  e
fino  al  compimento  di  tre  annate  agrarie  a  partire  da quella
dell'entrata in vigore  del  disciplinare  medesimo,  possono  essere
iscritti  a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti anche
viti di vitigni diversi da quelli indicati nel citato art. 2, purche'
esse non superino il 15% del totale delle viti dei  vitigni  previsti
per la produzione dei vini "Genazzano".
  Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al
precedente  comma  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i soggetti interessati non abbiano provveduto ad apportare  a
detti   vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare  la  loro
composizione  alle  disposizioni  di  cui   all'art.   2   dell'unito
disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al  competente
ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.
  Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvedera'
a segnalare alla locale camera di commercio le  variazioni  apportate
ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.