Art. 4.
  Ai vini da tavola ad indicazione geografica  "Genazzano"  che  alla
data  di  entrata  in  vigore  dell'unito  disciplinare di produzione
trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie
o altri recipienti di capacita' non  superiore  a  cinque  litri,  e'
concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:
   di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
   di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse
da quelle di cui sopra;
   di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio
o presso esercizi pubblici.
  Trascorsi  i  termini  sopra  indicati,  le  eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di  cui  sopra,  possono  essere
commercializzate   fino  ad  esaurimento,  a  condizione  che,  entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano de-
nunciate  all'ispettorato  per  la  repressione  delle  frodi   agro-
alimentari,  competente  per  territorio,  e  che  sui recipienti sia
apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la  stampigliatura  "vendita
autorizzata fino ad esaurimento".
  Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da  quelli  previsti  dal  primo  comma, il periodo di smaltimento e'
ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a  dodici  mesi,  per  le
eventuali  rimanenze  di  prodotto destinato ad essere esportato allo
stato sfuso e per quelle che i produttori intendono  cedere  a  terzi
per l'imbottigliamento.
  In  tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente
ispettorato per la  repressione  delle  frodi  agro-alimentari  entro
quindici  giorni  dalla  scadenza  del  termine di sei mesi. All'atto
della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere
accompagnate da un attestato del venditore convalidato  dallo  stesso
ispettorato  che  ha  ricevuto  la  denuncia,  in  cui  devono essere
indicati la destinazione del  prodotto,  nonche'  gli  estremi  della
relativa denuncia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 giugno 1992
                                                   Il Ministro: GORIA