Art. 2.
  Con appositi contratti di affidamento, da stipularsi ai sensi delle
vigenti  norme di contabilita' generale dello Stato con i soggetti di
cui  al  precedente  art.  1,  saranno  stabilite  la  modalita'   di
erogazione  dei  finanziamenti  stessi  e  le  correlate attivita' di
verifica e di controllo da parte del Ministero dell'ambiente.