IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349;
  Visto l'art. 6 della legge 6 dicembre 1991 n. 394;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,  n.
448, con il quale e' data piena ed intera esecuzione alla convenzione
relativa  alle  zone  umide  di importanza internazionale soprattutto
come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2  febbraio
1971;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987,
n. 184, concernente l'esecuzione del protocollo di emendamento  della
convenzione  internazionale di Ramsar adottato a Parigi il 3 dicembre
1982;
  Visto   il   proprio   decreto   del   7   giugno   1989,   recante
l'individuazione  della zona naturalistica "Valle Millecampi" ubicata
nei comuni di Campagna Lupia e Codevigo  siti  rispettivamente  nelle
province  di  Venezia  e  Padova, di proprieta' demaniale, quale zona
importanza naturalistica nazionale od internazionale;
  Considerato che le misure di salvaguardia contenute  nel  succitato
decreto  hanno  efficacia  fino al 7 giugno 1992, cosi' come disposto
dall'art. 3 del medesimo;
  Considerato che la regione e gli enti locali interessati non  hanno
espressamente manifestato la volonta' di modificare la perimetrazione
e le misure di salvaguardia di cui al decreto ministeriale citato del
7 giugno 1989;
  Considerato  il  carattere  di  urgenza  e  improcrastinabilita' di
garantire la continuita' della vigenza delle misure  di  salvaguardia
di  cui  al  citato  decreto  7  giugno  1989,  onde  non  vanificare
l'efficacia del sistema di tutela sin qui adottato;
  Considerato il proprio decreto in data 16  luglio  1991  registrato
alla  Corte  dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n.
345, con il quale al sottosegretario  di  Stato  per  l'ambiente  on.
Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti
la conservazione della natura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'area  denominata "Valle Millecampi" secondo la perimetrazione
di cui all'allegato 2 del  decreto  ministeriale  7  giugno  1989  e'
soggetta   dal   giorno   8  giugno  1992  alle  medesime  misure  di
salvaguardia di cui all'allegato 1 del  citato  decreto,  oltre  alle
prescrizioni  dei  vigenti  strumenti  di pianificazione territoriale
regionale e comunale in quanto compatibili.
  2. Il presente decreto sara' trasmesso  al  comitato  per  le  aree
naturali  protette  di  cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991 n.
394.