IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349; Visto l'art. 6 della legge 6 dicembre 1991 n. 394; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale e' data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, concernente l'esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar adottato a Parigi il 3 dicembre 1982; Visto il proprio decreto del 7 giugno 1989, recante l'individuazione della zona naturalistica "Valle Millecampi" ubicata nei comuni di Campagna Lupia e Codevigo siti rispettivamente nelle province di Venezia e Padova, di proprieta' demaniale, quale zona importanza naturalistica nazionale od internazionale; Considerato che le misure di salvaguardia contenute nel succitato decreto hanno efficacia fino al 7 giugno 1992, cosi' come disposto dall'art. 3 del medesimo; Considerato che la regione e gli enti locali interessati non hanno espressamente manifestato la volonta' di modificare la perimetrazione e le misure di salvaguardia di cui al decreto ministeriale citato del 7 giugno 1989; Considerato il carattere di urgenza e improcrastinabilita' di garantire la continuita' della vigenza delle misure di salvaguardia di cui al citato decreto 7 giugno 1989, onde non vanificare l'efficacia del sistema di tutela sin qui adottato; Considerato il proprio decreto in data 16 luglio 1991 registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n. 345, con il quale al sottosegretario di Stato per l'ambiente on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura; Decreta: Art. 1. 1. L'area denominata "Valle Millecampi" secondo la perimetrazione di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 7 giugno 1989 e' soggetta dal giorno 8 giugno 1992 alle medesime misure di salvaguardia di cui all'allegato 1 del citato decreto, oltre alle prescrizioni dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale regionale e comunale in quanto compatibili. 2. Il presente decreto sara' trasmesso al comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394.