Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Sagrantino di Montefalco" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Sagrantino di Montefalco" Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Sagrantino di Montefalco" e' riservata al vino rosso nelle tipologie secco o passito che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.