Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda  intesa
ad   ottenere   il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Sagrantino di Montefalco" ha espresso parere
favorevole al suo accoglimento proponendo  per  il  vino  -  ai  fini
dell'emanazione  del  decreto  presidenziale  di  cui  all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il  rispettivo
disciplinare di produzione.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli  interessati
al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta  giorni  dalla  data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
         controllata e garantita "Sagrantino di Montefalco"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata e garantita "Sagrantino di
Montefalco"  e'  riservata  al  vino  rosso  nelle  tipologie secco o
passito che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel
presente disciplinare di produzione.