Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  1  devono   essere   quelle
tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le relative caratteristiche.
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  unicamente   i   terreni
collinari di buona esposizione con esclusione dei fondovalle.
   I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento  e  i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' esclusa ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di  uva,  ammessa  per  la  produzione dei vini
"Sagrantino di Montefalco", non deve essere superiore a 80  q.li  per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
   Al  limite  massimo  di  resa  in  ettaro sopra indicato, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, la resa  dovra'  essere  riportata
attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve,  purche'  la produzione
totale del vigneto non superi del 20% il quantitativo sopra indicato.
   Le uve, di cui all'art. 2, destinate  alla  vinificazione,  devono
assicurare  al  vino  "Sagrantino  di  Montefalco  secco"  un  titolo
alcolometrico volumico naturale  minimo  di  12,5  vol.%  e  al  tipo
"passito",  previo,  appassimento,  un  titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 14 vol.%.
   La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le  organizzazioni
di  categoria  interessate,  di  anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto  conto  delle  condizioni  ambientali  di  coltivazione,  puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare di produzione dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
   Qualora la resa  unitaria  delle  uve  ecceda  il  limite  massimo
stabilito  dalla  regione,  ma rientri in quello massimo previsto dal
presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro  i  limiti
stabiliti  dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita.