Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le relative caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione dei fondovalle. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' esclusa ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva, ammessa per la produzione dei vini "Sagrantino di Montefalco", non deve essere superiore a 80 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Al limite massimo di resa in ettaro sopra indicato, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione totale del vigneto non superi del 20% il quantitativo sopra indicato. Le uve, di cui all'art. 2, destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino "Sagrantino di Montefalco secco" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5 vol.% e al tipo "passito", previo, appassimento, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14 vol.%. La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.