Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art. 3, nonche' dei comuni di Foligno e di Spoleto e, per il solo invecchiamento, anche nell'ambito del comune di Marsciano in provincia di Perugia. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore: al 65% per il "Sagrantino di Montefalco secco" e al 45%, riferito allo stato fresco dell'uva, per la tipologia "passito". Qualora le rese uva-vino superino i limiti sopra riportati le eccedenze non avranno diritto alle rispettive denominazioni di origine controllata e garantita. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Il vino "Sagrantino di Montefalco secco" non puo' essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo d'invecchiamento di almeno trenta mesi, di cui almeno dodici in botti di legno. Il vino "Sagrantino di Montefalco passito" non puo' essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo d'invecchiamento di almeno trenta mesi. I periodi d'invecchiamento, di cui sopra, decorrono dal 1 dicembre dell'anno di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sagrantino di Montefalco" deve essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale prova di degustazione deve essere effettuata secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.