Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono  essere  effettuate  nell'ambito   territoriale   dei   comuni
compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui
all'art. 3, nonche' dei comuni di Foligno e di Spoleto e, per il solo
invecchiamento,   anche   nell'ambito  del  comune  di  Marsciano  in
provincia di Perugia.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore: al 65%
per il "Sagrantino di Montefalco secco" e al 45%, riferito allo stato
fresco dell'uva, per la tipologia "passito".
   Qualora le rese uva-vino superino  i  limiti  sopra  riportati  le
eccedenze  non  avranno  diritto  alle  rispettive  denominazioni  di
origine controllata e garantita.
   Nella vinificazione sono  ammesse  solo  le  pratiche  enologiche,
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
   Il vino "Sagrantino di Montefalco secco" non puo'  essere  immesso
al  consumo  se  non  dopo aver subito un periodo d'invecchiamento di
almeno trenta mesi, di cui almeno dodici in botti di legno.
   Il vino "Sagrantino di Montefalco passito" non puo' essere immesso
al consumo se non dopo aver subito  un  periodo  d'invecchiamento  di
almeno trenta mesi.
   I  periodi  d'invecchiamento,  di  cui  sopra,  decorrono  dal  1›
dicembre dell'anno di produzione delle uve.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Sagrantino  di  Montefalco"  deve  essere  sottoposto  alla prova di
degustazione prevista  dal  punto  4  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
   Tale prova di degustazione deve essere effettuata secondo le norme
all'uopo  impartite  dal  Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
sentito  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini.