IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  23  marzo 1983, n. 77 (di seguito "legge"), cosi'
come modificata ed integrata dal decreto legislativo del  25  gennaio
1992,  n. 83, emanato sulla base dell'art. 22 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, per il recepimento  delle  direttive  del  20  dicembre
1985,  n.  611 e del 22 marzo 1988, n. 220, della Comunita' economica
europea;
  Considerato che l'art. 1, comma  3,  della  legge  dispone  che  il
Ministro  del  tesoro  determina  con proprio decreto le modalita' di
presentazione  dell'istanza  per  il   rilascio   dell'autorizzazione
all'istituzione   di  fondi  comuni  di  investimento,  gli  elementi
documentali e  informativi  a  corredo  della  stessa  e  ogni  altra
modalita' procedurale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Presentazione dell'istanza
  1.    Le    societa'    per    azioni   interessate   al   rilascio
dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni  di  investimento
mobiliare  aperti  sono  tenute  a  presentare  un'istanza in duplice
copia, di cui una in bollo, a firma del rappresentante della societa'
stessa al Ministero del tesoro -  Direzione  generale  del  Tesoro  -
Servizio IV - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.
  2.  E'  consentito l'invio a mezzo raccomandata a.r., decorrendo in
tal caso il termine di cui all'art.  1,  comma  4,  della  legge  dal
giorno in cui la domanda perverra' al Ministero.