IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77 (di seguito "legge"), cosi' come modificata ed integrata dal decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 83, emanato sulla base dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per il recepimento delle direttive del 20 dicembre 1985, n. 611 e del 22 marzo 1988, n. 220, della Comunita' economica europea; Considerato che l'art. 1, comma 3, della legge dispone che il Ministro del tesoro determina con proprio decreto le modalita' di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalita' procedurale; Decreta: Art. 1. Presentazione dell'istanza 1. Le societa' per azioni interessate al rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti sono tenute a presentare un'istanza in duplice copia, di cui una in bollo, a firma del rappresentante della societa' stessa al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Servizio IV - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma. 2. E' consentito l'invio a mezzo raccomandata a.r., decorrendo in tal caso il termine di cui all'art. 1, comma 4, della legge dal giorno in cui la domanda perverra' al Ministero.