Art. 2.
                       Contenuto dell'istanza
  1.  L'istanza dovra' riportare, secondo lo stesso ordine, quanto di
seguito specificato:
    a) le complete generalita' e la veste legale  della  persona  che
sottoscrive la domanda;
    b)   la   denominazione,   la   sede   statutaria   e   la   sede
dell'amministrazione della  societa',  nonche'  il  capitale  sociale
versato ed esistente;
    c)  la denominazione e la durata dei fondi comuni che la societa'
intende gestire; nel caso di piu' fondi dovra'  essere  precisata  la
specializzazione  di  ciascuno di essi. Ove si tratti di fondi aventi
la  stessa  specializzazione  di  altri  gia'  autorizzati,  andranno
specificate  le motivazioni sottese all'intendimento di gestire fondi
comuni con la stessa politica di investimento nonche',  limitatamente
ai  fondi  gia'  istituiti,  il  valore  complessivo netto risultante
dall'ultimo prospetto di cui all'art. 5, comma 1, lettera  d),  della
legge;
    d)  le  complete  generalita'  di  tutti  i componenti gli organi
collegiali, dei direttori generali nonche' dei  dirigenti  muniti  di
rappresentanza della societa';
    e)  i  dati  identificativi  dei  soggetti che controllano in via
diretta e indiretta la societa' di gestione;
    f) l'elencazione dei documenti allegati.
  2. Nell'istanza andra' altresi' dichiarata:
    a) la sussistenza dei requisiti  di  cui  all'art.  1,  comma  5,
lettera   c),   della   legge,   in   capo   alla  maggioranza  degli
amministratori,  agli  amministratori  delegati   ed   ai   direttori
generali,  nonche'  agli  amministratori  ed  ai  dirigenti muniti di
rappresentanza della societa';
    b) l'inesistenza, per gli amministratori,  direttori  generali  e
coloro  che  rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni
equivalenti, dirigenti muniti di rappresentanza  e  sindaci,  nonche'
per  i  soggetti controllanti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f),
della   legge,   delle   cause    di    impedimento    al    rilascio
dell'autorizzazione,  di  cui  all'art. 1, comma 5, lettera d), della
legge;
    c) la sussistenza dei requisiti  di  cui  all'art.  1,  comma  5,
lettera e), della legge per i componenti del collegio sindacale.