Art. 3.
          Documentazione da esibire a corredo dell'istanza
  1.  All'istanza devono essere allegati i sottoelencati documenti in
duplice copia:
   1) copia autenticata  dell'atto  costitutivo  della  societa'  con
allegato statuto dichiarato vigente dal competente tribunale, con gli
estremi  dell'omologazione  ed  il  numero di iscrizione nel registro
della societa';
   2) dichiarazione, a firma del presidente  del  collegio  sindacale
della societa', che il capitale sociale e' stato interamente versato;
   3)  per  ciascuno  degli amministratori costituenti la maggioranza
del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo,
per gli eventuali amministratori delegati della societa' nonche'  per
il  direttore  generale, per gli amministratori ed i dirigenti muniti
di rappresentanza della societa':
     a)  certificato  della  cancelleria  del  competente   tribunale
attestante  che  l'interessato  ha  svolto  per  uno  o  piu' periodi
complessivamente  non  inferiori  ad   un   triennio,   funzioni   di
amministratore in societa' o enti del settore creditizio, finanziario
o  assicurativo  aventi,  all'epoca,  capitale  sociale  o  fondo  di
dotazione non inferiore a 500 milioni; ovvero
     b)  certificato  della  cancelleria  del  competente   tribunale
attestante  l'oggetto  sociale  della  societa'  ed  il  suo capitale
sociale, nonche' dichiarazione della societa' dalla  quale  risultino
le   funzioni   di   carattere   direttivo  esercitate  dai  soggetti
interessati; ovvero
     c)  dichiarazione  dell'ente  pubblico  in  ordine  a  tutte  le
circostanze di cui alle precedenti lettere a) e b); ovvero
     d)   dichiarazione   sostitutiva   di  atto  notorio  rilasciata
dall'interessato dalla quale risulti che lo stesso ha esercitato  per
almeno un triennio la professione di agente di cambio, facendo fronte
ai propri impegni;
   4)  nell'ipotesi in cui le funzioni di cui al punto 3) siano state
svolte presso societa' ed enti pubblici economici che non hanno  come
attivita'  esclusiva  una o piu' di quelle indicate all'art. 1, comma
5, lettera c), della legge, dovra' essere prodotta:
     a1)  una  dichiarazione  rilasciata  dall'ente  e   dal   legale
rappresentante della societa' attestante:
     che   l'interessato   ha   svolto   per   uno  o  piu'  periodi,
complessivamente non inferiori ad un  triennio  le  funzioni  di  cui
all'art.  1,  comma  1,  del  decreto  del Ministro del tesoro del 26
settembre 1991 (di seguito "decreto"), presso gli uffici e i  settori
finanziari della societa' o dell'ente di cui all'art. 3 del decreto;
     per  ciascuno  dei  periodi di cui al presente alinea, il volume
annuo delle transazioni, quale  risulta  dalle  scritture  contabili,
effettuate  dagli uffici e settori finanziari secondo quanto previsto
dall'art. 3, comma 2, del decreto;
     b1) una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della
societa' di gestione attestante il patrimonio  della  societa'  quale
risulta dell'ultimo bilancio approvato ed il valore complessivo netto
dei fondi gestiti alla data degli ultimi rendiconti approvati, ove si
tratti di societa' di gestione di nuova costituzione, e' sufficiente,
al  fine dell'attestazione del patrimonio, la dichiarazione di cui al
precedente punto sub 2);
   5) certificato di iscrizione dei componenti del collegio sindacale
della societa' nel ruolo dei revisori contabili di  cui  all'art.  1,
comma 5, lettera e), della legge, ovvero, nelle more dell'istituzione
del registro dei revisori contabili, nel ruolo dei revisori ufficiali
dei conti;
   6)  certificati del casellario giudiziale, di data non anteriore a
tre mesi, di tutti i membri del  consiglio  di  amministrazione,  del
direttore  generale,  dei  dirigenti  muniti  di rappresentanza e dei
sindaci della societa', dai quali risulti  che  gli  interessati  non
hanno  riportato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti
dall'art. 1, comma 5, lettera d), della legge;
   7) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'  dalla  quale
risulti:
     a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilita' e di decadenza
per ciascuno degli amministratori;
     b)  che  gli  amministratori,  i direttori generali e coloro che
rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni  equivalenti
non  versano nelle condizioni ostative all'assunzione della carica di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27  giugno
1985, n. 350;
   8)  certificato  rilasciato  dalla  prefettura, ai sensi dell'art.
10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi'  come  modificato
dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per gli amministratori,
il  direttore  generale,  i  dirigenti  muniti di rappresentanza ed i
sindaci della societa', dal quale risulti l'insussistenza  di  misure
di  prevenzione  disposte  ai  sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni
e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
  2. La documentazione di cui al precedente comma 1,  punti  6),  7),
lettera   b),  e  8)  deve  essere  presentata  per  i  soggetti  che
controllano in via diretta la societa' di gestione nonche',  in  caso
di  controllo  indiretto, anche per i soggetti posti al vertice della
catena partecipativa. Ove i soggetti controllanti siano  una  persona
giuridica   o   una  societa'  di  persone,  la  documentazione  deve
riguardare gli amministratori e i direttori generali.