Art. 3. Documentazione da esibire a corredo dell'istanza 1. All'istanza devono essere allegati i sottoelencati documenti in duplice copia: 1) copia autenticata dell'atto costitutivo della societa' con allegato statuto dichiarato vigente dal competente tribunale, con gli estremi dell'omologazione ed il numero di iscrizione nel registro della societa'; 2) dichiarazione, a firma del presidente del collegio sindacale della societa', che il capitale sociale e' stato interamente versato; 3) per ciascuno degli amministratori costituenti la maggioranza del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo, per gli eventuali amministratori delegati della societa' nonche' per il direttore generale, per gli amministratori ed i dirigenti muniti di rappresentanza della societa': a) certificato della cancelleria del competente tribunale attestante che l'interessato ha svolto per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore in societa' o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo aventi, all'epoca, capitale sociale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni; ovvero b) certificato della cancelleria del competente tribunale attestante l'oggetto sociale della societa' ed il suo capitale sociale, nonche' dichiarazione della societa' dalla quale risultino le funzioni di carattere direttivo esercitate dai soggetti interessati; ovvero c) dichiarazione dell'ente pubblico in ordine a tutte le circostanze di cui alle precedenti lettere a) e b); ovvero d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'interessato dalla quale risulti che lo stesso ha esercitato per almeno un triennio la professione di agente di cambio, facendo fronte ai propri impegni; 4) nell'ipotesi in cui le funzioni di cui al punto 3) siano state svolte presso societa' ed enti pubblici economici che non hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle indicate all'art. 1, comma 5, lettera c), della legge, dovra' essere prodotta: a1) una dichiarazione rilasciata dall'ente e dal legale rappresentante della societa' attestante: che l'interessato ha svolto per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro del 26 settembre 1991 (di seguito "decreto"), presso gli uffici e i settori finanziari della societa' o dell'ente di cui all'art. 3 del decreto; per ciascuno dei periodi di cui al presente alinea, il volume annuo delle transazioni, quale risulta dalle scritture contabili, effettuate dagli uffici e settori finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto; b1) una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della societa' di gestione attestante il patrimonio della societa' quale risulta dell'ultimo bilancio approvato ed il valore complessivo netto dei fondi gestiti alla data degli ultimi rendiconti approvati, ove si tratti di societa' di gestione di nuova costituzione, e' sufficiente, al fine dell'attestazione del patrimonio, la dichiarazione di cui al precedente punto sub 2); 5) certificato di iscrizione dei componenti del collegio sindacale della societa' nel ruolo dei revisori contabili di cui all'art. 1, comma 5, lettera e), della legge, ovvero, nelle more dell'istituzione del registro dei revisori contabili, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; 6) certificati del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi, di tutti i membri del consiglio di amministrazione, del direttore generale, dei dirigenti muniti di rappresentanza e dei sindaci della societa', dai quali risulti che gli interessati non hanno riportato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall'art. 1, comma 5, lettera d), della legge; 7) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dalla quale risulti: a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilita' e di decadenza per ciascuno degli amministratori; b) che gli amministratori, i direttori generali e coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti non versano nelle condizioni ostative all'assunzione della carica di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350; 8) certificato rilasciato dalla prefettura, ai sensi dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della societa', dal quale risulti l'insussistenza di misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione. 2. La documentazione di cui al precedente comma 1, punti 6), 7), lettera b), e 8) deve essere presentata per i soggetti che controllano in via diretta la societa' di gestione nonche', in caso di controllo indiretto, anche per i soggetti posti al vertice della catena partecipativa. Ove i soggetti controllanti siano una persona giuridica o una societa' di persone, la documentazione deve riguardare gli amministratori e i direttori generali.