Art. 4. Disposizioni finali 1. Le istanze di autorizzazioni non redatte secondo quanto previsto dal presente decreto saranno respinte. La documentazione di cui al precedente art. 3 non e' richiesta per la societa' di gestione gia' autorizzate all'istituzione di fondi comuni. 2. In caso di fusione tra due o piu' societa' di gestione, le societa' partecipanti alla fusione provvedono ad inviare l'istanza di autorizzazione alla quale sono allegati, oltre alla documentazione di cui all'art. 3 relativa alla societa' che risultera' dalla fusione, copia del progetto di fusione di cui all'art. 2501- bis del codice civile da sottoporre ad approvazione ai sensi dell'art. 2502 del codice civile. Nel caso di fusione per incorporazione, la societa' incorporante provvede all'invio del solo progetto di fusione. 3. In caso di scissione di societa' di gestione, la societa' che da' luogo alla scissione provvede ad inviare l'istanza di autorizzazione alla quale sono allegati, oltre alla documentazione di cui all'art. 3 relativa alle nuove societa' che risulteranno dalla scissione, copia del progetto di cui all'art. 2504-octies del codice civile. Ove la scissione si realizzi mediante trasferimento del patrimonio in societa' di gestione preesistenti, le societa' interessate all'operazione provvedono all'invio del solo progetto di cui sopra. 4. Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il comunicato del Ministro del tesoro del 18 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 1992 Il Ministro: CARLI