Art. 4.
                         Disposizioni finali
  1. Le istanze di autorizzazioni non redatte secondo quanto previsto
dal  presente  decreto  saranno respinte. La documentazione di cui al
precedente art. 3 non e' richiesta per la societa' di  gestione  gia'
autorizzate all'istituzione di fondi comuni.
  2.  In  caso  di  fusione  tra  due o piu' societa' di gestione, le
societa' partecipanti alla fusione provvedono ad inviare l'istanza di
autorizzazione alla quale sono allegati, oltre alla documentazione di
cui all'art. 3 relativa alla societa' che risultera'  dalla  fusione,
copia  del  progetto  di fusione di cui all'art. 2501- bis del codice
civile da sottoporre ad approvazione  ai  sensi  dell'art.  2502  del
codice  civile.  Nel  caso di fusione per incorporazione, la societa'
incorporante provvede all'invio del solo progetto di fusione.
  3. In caso di scissione di societa' di gestione,  la  societa'  che
da'   luogo   alla   scissione   provvede  ad  inviare  l'istanza  di
autorizzazione alla quale sono allegati, oltre alla documentazione di
cui all'art. 3 relativa alle nuove societa'  che  risulteranno  dalla
scissione,  copia del progetto di cui all'art. 2504-octies del codice
civile. Ove la  scissione  si  realizzi  mediante  trasferimento  del
patrimonio   in   societa'  di  gestione  preesistenti,  le  societa'
interessate all'operazione provvedono all'invio del solo progetto  di
cui sopra.
  4.   Il  presente  decreto  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  il
comunicato del Ministro del tesoro del 18  gennaio  1992,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1992.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 giugno 1992
                                                   Il Ministro: CARLI