IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto l'art. 179, ultimo comma, del codice della navigazione;
  Ritenuta la necessita' di stabilire  norme  speciali  per  le  navi
addette  ai  servizi  locali,  nonche'  per  talune categorie di navi
adibite a servizi particolari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le formalita' di ammissione a pratica e di partenza previste  dagli
articoli  179  e  181  del  codice  della  navigazione  devono essere
effettuate presso l'autorita' marittima del porto base:
   per le  navi  destinate  a  traffici  commerciali  che  effettuano
nell'arco delle 24 ore almeno un collegamento di andata e ritorno con
localita'  nazionali  o estere distanti non oltre 40 miglia dal porto
base, almeno una volta alla settimana;
   per le navi adibite ai servizi di bunkeraggio o  di  rimorchio  in
regime  di  concessione,  ai  servizi  ecologici o di assistenza alle
piattaforme off-shore, quando svolgono detti  servizi  in  porti,  in
zone  di  mare  o presso piattaforme compresi nel raggio di 60 miglia
dal porto base, una volta al mese.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  degli  articoli 179 e 181 del codice della
          navigazione, come sostituiti dall'art.  1  della  legge  25
          gennaio 1983, n. 26, e' il seguente:
             "Art.    179   (Nota   di   informazioni   all'autorita'
          marittima). - All'arrivo della nave in porto il  comandante
          della  nave  deve  far  pervenire al comandante del porto o
          all'autorita'  consolare  una  comunicazione,  dalla  quale
          risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalita', il
          tonnellaggio  della nave, il nome dell'armatore e il nome e
          il  domicilio  del  raccomandatario,  la  quantita'  e   la
          qualita'    del   carico,   nonche'   l'indicazione   della
          sistemazione a bordo  di  eventuali  merci  pericolose,  il
          numero e la nazionalita' dei componenti dell'equipaggio, il
          numero  dei  passeggeri,  brevi indicazioni sul viaggio, la
          data e l'ora di arrivo e la data e l'ora  prevista  per  la
          partenza  della  nave,  il porto di provenienza e quello di
          prevista destinazione, la posizione della nave  nel  porto,
          nonche' gli altri elementi richiesti in base a disposizioni
          legislative o regolamentari o eventualmente determinati con
          decreto del Ministro della marina mercantile.
             Detta  comunicazione dovra' essere integrata prima della
          partenza da una dichiarazione  del  comandante  della  nave
          relativa  all'adempimento  di ogni obbligo di sicurezza, di
          polizia, sanitario, fiscale, doganale  e  contrattuale,  da
          consegnarsi alla predetta autorita' marittima o consolare.
             Il  comandante  di  una nave diretta in un porto estero,
          qualora preveda che la sosta della nave avvenga in  ore  di
          chiusura  del locale ufficio consolare, dovra' provvedere a
          fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la
          comunicazione di cui al  primo  comma,  limitatamente  agli
          elementi  disponibili;  negli  stessi casi la dichiarazione
          integrativa di partenza sara' resa in  base  a  particolari
          disposizioni  impartite dal console. In caso di inesistenza
          di locali uffici consolari o di impossibilita' di procedere
          alle comunicazioni di cui sopra,  del  fatto  dovra'  darsi
          pronta  e  motivata notizia nella comunicazione da farsi al
          comandante  del  porto  o   all'autorita'   consolare   nel
          succesivo porto di approdo.
             Il  Ministro  della  marina mercantile puo', con proprio
          decreto, stabilire norme speciali per le  navi  addette  ai
          servizi  locali,  alla pesca, alla navigazione da diporto o
          di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite
          a servizi particolari".
             "Art. 181 (Rilascio delle spedizioni).  -  La  nave  non
          puo'  partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del
          comandante del porto o dell'autorita' consolare.
             Il  rilascio  delle  spedizioni  si  effettua   mediante
          l'apposizione  del  visto  -  con  l'indicazione dell'ora e
          della data - sull'originale della dichiarazione integrativa
          di partenza,  nonche'  su  copia  della  stessa  che  viene
          restituita  al  comandante della nave, il quale e' tenuto a
          conservarla tra i documenti di  bordo  sino  al  successivo
          approdo.
             Le  spedizioni  non  possono  essere  rilasciate qualora
          risulti che l'armatore o il comandante della  nave  non  ha
          adempiuto  agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da
          quelle per la sicurezza  della  navigazione,  nonche'  agli
          obblighi   relativi   alle   visite  ed  alle  prescrizioni
          impartite  dalle  competenti   autorita'.   Del   pari   le
          spedizioni  non  possono  essere rilasciate qualora risulti
          che l'armatore o il comandante della nave non  ha  compiuto
          gli  adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha
          provveduto al pagamento dei diritti portuali  o  consolari,
          al  versamento  delle  cauzioni  eventualmente  richieste a
          norma delle vigenti disposizioni di legge o  regolamentari,
          nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di
          legge".