Art. 2.
  Ai sensi del presente decreto si deve  intendere  come  porto  base
della  nave  il porto nazionale indicato espressamente dall'armatore,
con dichiarazione vistata dall'autorita' marittima del porto base, da
esibire unitamente alla nota d'informazioni  prevista  dall'art.  179
del codice della navigazione.
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 179 del codice della navigazione e'
          riportato nella precedente nota all'art. 1.