Art. 2. Ai sensi del presente decreto si deve intendere come porto base della nave il porto nazionale indicato espressamente dall'armatore, con dichiarazione vistata dall'autorita' marittima del porto base, da esibire unitamente alla nota d'informazioni prevista dall'art. 179 del codice della navigazione.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 179 del codice della navigazione e' riportato nella precedente nota all'art. 1.