Art. 3. Il presente decreto nulla innova relativamente agli obblighi e controlli sulla sicurezza della navigazione. Qualora la nave trasporti passeggeri, prima della partenza, dovra' comunicare all'autorita' marittima del porto il numero dei passeggeri imbarcati. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 1992 Il Ministro: FACCHIANO