Art. 3.
  Il presente decreto nulla  innova  relativamente  agli  obblighi  e
controlli sulla sicurezza della navigazione.
  Qualora  la nave trasporti passeggeri, prima della partenza, dovra'
comunicare all'autorita' marittima del porto il numero dei passeggeri
imbarcati.
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 9 giugno 1992
                                               Il Ministro: FACCHIANO