IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, con il quale e' stato istituito il Fondo per la protezione civile; Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 3 aprile 1992, n. 274, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1992 la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile di cui al citato decreto-legge n. 428/1982; Viste le ordinanze n. 2155/FPC del 2 agosto 1991, n. 2185/FPC del 9 dicembre 1991 e n. 2199/FPC del 27 dicembre 1991 pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 1991, n. 293 del 14 dicembre 1991 e n. 7 del 10 gennaio 1992, con le quali sono stati disposti interventi di emergenza a favore dei cittadini interessati a fenomeni migratori di portata straordinaria; Considerato che le disponibilita' finanziarie gia' fatte affluire sul Fondo per la protezione civile in attuazione delle precedenti ordinanze vanno esaurendosi e non risultano, pertanto, sufficienti per fronteggiare le numerose spese sostenute in occasione di precedenti emergenze, con particolare riferimento ad una serie di risarcimenti di danni verificatisi in occasione del noto, eccezionale esodo di albanesi nell'agosto 1991; Tenuto conto delle rilevanti spese resesi necessarie per predisporre strutture di accoglienza e di assistenza in favore degli esodati dai territori della ex Federazione jugoslava, ancor prima della emanazione del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, che peraltro riguarda esclusivamente questo particolare gruppo di profughi sfollati; Preso atto della esigenza di coprire spese gia' da tempo maturate o in corso di assunzione al cui pagamento occorre tempestivamente provvedere in attesa che le risorse finanziarie previste dal richiamato decreto-legge siano effettivamente disponibili dopo il completamento del necessario iter procedurale; Considerato che, in molte province, per la carenza di strutture di accoglienza, per situazioni sociali, economiche ed igieniche, diversi gruppi di popolazione, sia italiani che stranieri, interessati a fenomeni internazionali migratori (di asilo, di profuganza o comunque esodati anche a causa di situazioni belliche), continuano a prospettare problemi particolarmente gravi di emergenza che non e' possibile fronteggiare con gli strumenti assistenziali previsti dalla normativa vigente; Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1991 con la quale si prendeva atto - a suo tempo - della necessita' di fronteggiare la prospettata situazione di emergenza - che assume ancora carattere di attualita' - mediante l'adozione di apposita ordinanza da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Vista la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo delle popolazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina; Vista la lettera n. 3548 del 3 giugno 1992 con la quale il Ministro dell'interno, allo scopo di fronteggiare le situazioni sopra richiamate, assicura la disponibilita' della somma di L. 40.000.000.000 a valere sul cap. 4295 del proprio stato di previsione per il corrente anno, da far affluire al Fondo per la protezione civile; Vista la lettera n. 3342 del 16 giugno 1992 con la quale il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, nel condividere le esigenze rappresentate dal Ministro dell'interno con la suindicata nota n. 3548, concorda sulla proposta dallo stesso formulata di fare affluire sul Fondo per la protezione civile la somma di L. 40.000.000.000; Vista la lettera n. 150649 con il quale il Ministro del tesoro for- mula analogo parere positivo; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. Per far fronte alle gravi situazioni di emergenza nelle quali si trovano o potranno trovarsi i gruppi di popolazione in premessa, sono disposti interventi straordinari a carico del Fondo per la protezione civile.