IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12 agosto 1982, n. 547, con il quale e'
stato istituito il Fondo per la protezione civile;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 3 aprile 1992, n.  274,
che  ha prorogato fino al 31 dicembre 1992 la gestione fuori bilancio
del Fondo per la protezione civile di cui al citato decreto-legge  n.
428/1982;
  Viste le ordinanze n. 2155/FPC del 2 agosto 1991, n. 2185/FPC del 9
dicembre   1991  e  n.  2199/FPC  del  27  dicembre  1991  pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10  agosto  1991,
n.  293 del 14 dicembre 1991 e n. 7 del 10 gennaio 1992, con le quali
sono stati disposti interventi di emergenza a  favore  dei  cittadini
interessati a fenomeni migratori di portata straordinaria;
  Considerato  che  le disponibilita' finanziarie gia' fatte affluire
sul Fondo per la protezione civile  in  attuazione  delle  precedenti
ordinanze  vanno  esaurendosi  e non risultano, pertanto, sufficienti
per  fronteggiare  le  numerose  spese  sostenute  in  occasione   di
precedenti  emergenze,  con  particolare  riferimento ad una serie di
risarcimenti di danni verificatisi in occasione del noto, eccezionale
esodo di albanesi nell'agosto 1991;
  Tenuto  conto  delle  rilevanti   spese   resesi   necessarie   per
predisporre  strutture di accoglienza e di assistenza in favore degli
esodati dai territori della ex  Federazione  jugoslava,  ancor  prima
della  emanazione  del  decreto-legge  27  maggio  1992,  n. 301, che
peraltro  riguarda  esclusivamente  questo  particolare   gruppo   di
profughi sfollati;
  Preso atto della esigenza di coprire spese gia' da tempo maturate o
in  corso  di  assunzione  al  cui  pagamento occorre tempestivamente
provvedere  in  attesa  che  le  risorse  finanziarie  previste   dal
richiamato  decreto-legge  siano  effettivamente  disponibili dopo il
completamento del necessario iter procedurale;
  Considerato che, in molte province, per la carenza di strutture  di
accoglienza, per situazioni sociali, economiche ed igieniche, diversi
gruppi  di  popolazione,  sia  italiani  che stranieri, interessati a
fenomeni internazionali migratori (di asilo, di profuganza o comunque
esodati  anche  a  causa  di  situazioni  belliche),   continuano   a
prospettare  problemi  particolarmente  gravi di emergenza che non e'
possibile fronteggiare con gli strumenti assistenziali previsti dalla
normativa vigente;
  Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto
1991 con la quale si prendeva atto - a suo tempo -  della  necessita'
di  fronteggiare  la prospettata situazione di emergenza - che assume
ancora carattere di attualita'  -  mediante  l'adozione  di  apposita
ordinanza da parte del Ministro per il coordinamento della protezione
civile;
  Vista  la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art.
5  della  legge  24  febbraio  1992,   n.   225,   per   fronteggiare
l'eccezionale   pericolo   derivante   dal   massiccio   esodo  delle
popolazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina;
  Vista la lettera n. 3548 del 3 giugno 1992 con la quale il Ministro
dell'interno,   allo   scopo  di  fronteggiare  le  situazioni  sopra
richiamate,  assicura   la   disponibilita'   della   somma   di   L.
40.000.000.000 a valere sul cap. 4295 del proprio stato di previsione
per  il  corrente  anno,  da  far affluire al Fondo per la protezione
civile;
  Vista la lettera n. 3342  del  16  giugno  1992  con  la  quale  il
Ministro   per   gli   italiani   all'estero  e  l'immigrazione,  nel
condividere le esigenze rappresentate dal Ministro  dell'interno  con
la  suindicata  nota  n.  3548,  concorda sulla proposta dallo stesso
formulata di fare affluire sul Fondo  per  la  protezione  civile  la
somma di L. 40.000.000.000;
  Vista la lettera n. 150649 con il quale il Ministro del tesoro for-
mula analogo parere positivo;
  Visto  l'art.  13  della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente
modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari  dei
fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma ed, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
ed al regio decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  loro  successive
modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  far  fronte  alle gravi situazioni di emergenza nelle quali si
trovano o potranno trovarsi i gruppi di popolazione in premessa, sono
disposti interventi straordinari a carico del Fondo per la protezione
civile.