Art. 2. Gli interventi straordinari di cui all'art. 1 sono destinati a fronteggiare spese per manutenzione, sistemazione, sorveglianza di ambienti destinati all'accoglienza dei profughi e degli esodati, alloggio, vitto, vestiario, trasporto, assistenza igienico-sanitaria, assistenza economica, spese connesse con eventuali rimpatri, risarcimenti dei danni connessi con le situazioni di emergenza, nonche' all'acquisto di strumenti ed attrezzature di supporto per le attivita' di intervento.