Art. 3. Per fronteggiare le spese indicate all'art. 2 le prefetture potranno chiedere l'assegnazione di somme straordinarie, nei limiti della disponibilita' complessiva di L. 40.000.000.000. Le richieste saranno valutate dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno ed indirizzate al Dipartimento della protezione civile ai fini del conseguente finanziamento. Le spese potranno essere sostenute direttamente dalle prefetture o rimborsate, sempre attraverso le prefetture, ad enti locali, organismi pubblici e privati, anche a carattere internazionale, sulla base di idonea documentazione. Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, citata nelle premesse.