Art. 3. Relativamente ai soggetti persone fisiche residenti nel nuovo comune di Fiumicino restano di competenza del primo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma tutti gli adempimenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di imposta sul valore aggiunto pendenti di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modifiche, integrazioni e proroghe. Si considerano regolarmente eseguiti tutti gli adempimenti relativi alla definizione agevolata di cui primo comma che nel periodo dal 5 aprile 1992 alla data di scadenza dei termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successivi provvedimenti di proroga, risultano effettuati dai soggetti persone fisiche residenti nel nuovo comune di Fiumicino, presso il secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma; tale ultimo ufficio provvedera' a darne comunicazione al primo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma. Roma, 4 luglio 1992 Il Ministro: FORMICA