Art. 3.
  Relativamente ai  soggetti  persone  fisiche  residenti  nel  nuovo
comune  di  Fiumicino restano di competenza del primo ufficio imposta
sul valore aggiunto della provincia di Roma tutti gli adempimenti per
la definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di imposta
sul valore aggiunto pendenti di cui alla legge 30 dicembre  1991,  n.
413, e successive modifiche, integrazioni e proroghe.
  Si considerano regolarmente eseguiti tutti gli adempimenti relativi
alla  definizione  agevolata di cui primo comma che nel periodo dal 5
aprile 1992 alla data di scadenza dei termini previsti dalla legge 30
dicembre  1991,  n.  413,  e  successivi  provvedimenti  di  proroga,
risultano effettuati dai soggetti persone fisiche residenti nel nuovo
comune  di  Fiumicino,  presso  il secondo ufficio imposta sul valore
aggiunto della provincia di Roma; tale ultimo ufficio  provvedera'  a
darne  comunicazione  al  primo  ufficio  imposta sul valore aggiunto
della provincia di Roma.
   Roma, 4 luglio 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA