IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli; Visto l'art. 14 del suindicato decreto presidenziale il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli ed attivita' di minima importanza e per le attivita' soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette nonche' per particolari tipi di scommesse, il Ministro delle finanze puo' stabilire, con proprio decreto, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalita' necessarie ad assicurarne l'applicazione; Visto altresi' l'art. 20 del ripetuto decreto presidenziale, il quale prevede che per i biglietti d'ingresso agli spettacoli e alle altre attivita' venduti a prezzo ridotto a categorie di spettatori o di partecipanti, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, l'imposta e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta; Considerato che per i parchi di divertimento all'interno dei quali vengono esercitate attivita' soggette ad imposta unitamente ad altre che non vi sono soggette, occorre stabilire i criteri di determinazione della quota parte imponibile del prezzo del biglietto d'ingresso ai parchi medesimi; Considerato altresi' che gli esercenti i parchi, per consuetudine, mettono in vendita biglietti a prezzo diversificato che consentono l'ingresso nei parchi stessi nelle sole ore pomeridiane nonche' biglietti a prezzo ridotto valevoli per l'ingresso al parco per l'intera giornata a favore delle donne e delle persone di eta' non superiore a diciotto anni e non inferiore a sessanta anni e degli acquirenti di pacchetti di servizi turistici; Ritenuto che le donne, le persone di eta' non superiore a diciotto anni e non inferiore agli anni sessanta e gli acquirenti di pacchetti di servizi turistici, ai fini degli ingressi ai parchi di divertimento, possono costituire, ai sensi del citato art. 20, particolari categorie inquadrabili nell'ipotesi prevista dalla norma; Decreta: Art. 1. Il prezzo dei biglietti d'ingresso ai parchi di divertimento in favore dei quali e' stata rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e' interamente soggetto all'imposta sugli spettacoli con l'aliquota stabilita al punto 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640. Il prezzo dei biglietti d'ingresso ai parchi di divertimento non in possesso dell'autorizzazione predetta, e' sottoposto interamente all'imposta sugli spettacoli quando tutte le attivita' ivi installate rientrano nell'area impositiva. Non sono comunque prese in considerazione le attivita' che, pur inserite nel parco di divertimento, non rivestono specifica attinenza con il medesimo, quali: il ristorante, la pizzeria, la tavola calda, il bar, lo spazio pic-nic, il solarium, l'affitto di sdraie e ombrelloni, il servizio di guardaroba, la sauna, il bagno turco, il parrucchiere, l'estetista, la boutique, l'edicola, l'emporio, la rivendita di tabacchi, ecc. Nel caso in cui nel parco sono esercitate attivita' soggette ad imposta sugli spettacoli ed altre non soggette, il prezzo del biglietto d'ingresso e' imponibile nella percentuale del 75% del prezzo netto. La percentuale imponibile di prezzo va ripartita in funzione delle diverse aliquote di tributo applicabili, secondo la differenza tipologica delle attrazioni, in relazione al numero delle medesime. Qualora all'interno del parco per l'utilizzazione di talune attrazioni vengano richiesti specifici corrispettivi, questi sono tassati autonomamente; per le attrazioni per le quali e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 337, l'imponibile, salvo opzione, e' quello determinato forfetariamente per lo spettacolo viaggiante e l'aliquota di tributo applicabile e' quella di cui al punto 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.