IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;
  Visto  l'art.  14  del  suindicato  decreto  presidenziale il quale
stabilisce che per taluni tipi di spettacoli ed attivita'  di  minima
importanza   e   per   le   attivita'   soggette  ad  imposta  svolte
congiuntamente  ad  altre  che  non  vi  sono  soggette  nonche'  per
particolari  tipi  di  scommesse,  il  Ministro  delle  finanze  puo'
stabilire,   con   proprio   decreto,   imponibili   forfetari   medi
giornalieri,  mensili  o annuali o criteri di determinazione di detti
imponibili valevoli su scala nazionale, indicando  il  sistema  ed  i
termini  di  pagamento  del  tributo  con  le garanzie e le modalita'
necessarie ad assicurarne l'applicazione;
  Visto altresi' l'art. 20 del  ripetuto  decreto  presidenziale,  il
quale  prevede  che per i biglietti d'ingresso agli spettacoli e alle
altre attivita' venduti a prezzo ridotto a categorie di spettatori  o
di  partecipanti,  da  determinarsi  con  decreto  del Ministro delle
finanze, l'imposta e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta;
  Considerato che per i parchi di divertimento all'interno dei  quali
vengono  esercitate attivita' soggette ad imposta unitamente ad altre
che  non  vi  sono  soggette,  occorre   stabilire   i   criteri   di
determinazione  della quota parte imponibile del prezzo del biglietto
d'ingresso ai parchi medesimi;
  Considerato altresi' che gli esercenti i parchi, per  consuetudine,
mettono  in  vendita  biglietti a prezzo diversificato che consentono
l'ingresso nei parchi  stessi  nelle  sole  ore  pomeridiane  nonche'
biglietti  a  prezzo  ridotto  valevoli  per  l'ingresso al parco per
l'intera giornata a favore delle donne e delle persone  di  eta'  non
superiore  a  diciotto  anni  e non inferiore a sessanta anni e degli
acquirenti di pacchetti di servizi turistici;
  Ritenuto che le donne, le persone di eta' non superiore a  diciotto
anni e non inferiore agli anni sessanta e gli acquirenti di pacchetti
di   servizi   turistici,   ai  fini  degli  ingressi  ai  parchi  di
divertimento, possono  costituire,  ai  sensi  del  citato  art.  20,
particolari categorie inquadrabili nell'ipotesi prevista dalla norma;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  prezzo  dei  biglietti  d'ingresso ai parchi di divertimento in
favore dei quali e' stata rilasciata  dal  Ministero  del  turismo  e
dello  spettacolo  l'autorizzazione  di cui all'art. 7 della legge 18
marzo  1968,  n.  337,  e'  interamente  soggetto  all'imposta  sugli
spettacoli  con l'aliquota stabilita al punto 4 della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica del 26  ottobre  1972,  n.
640.
  Il prezzo dei biglietti d'ingresso ai parchi di divertimento non in
possesso  dell'autorizzazione  predetta,  e'  sottoposto  interamente
all'imposta sugli spettacoli quando tutte le attivita' ivi installate
rientrano nell'area impositiva.
  Non sono comunque prese in considerazione  le  attivita'  che,  pur
inserite nel parco di divertimento, non rivestono specifica attinenza
con  il medesimo, quali: il ristorante, la pizzeria, la tavola calda,
il bar, lo  spazio  pic-nic,  il  solarium,  l'affitto  di  sdraie  e
ombrelloni,  il  servizio di guardaroba, la sauna, il bagno turco, il
parrucchiere,  l'estetista,  la  boutique,  l'edicola,  l'emporio, la
rivendita di tabacchi, ecc.
  Nel caso in cui nel parco sono  esercitate  attivita'  soggette  ad
imposta  sugli  spettacoli  ed  altre  non  soggette,  il  prezzo del
biglietto d'ingresso e' imponibile  nella  percentuale  del  75%  del
prezzo  netto.  La  percentuale  imponibile di prezzo va ripartita in
funzione delle diverse aliquote di tributo  applicabili,  secondo  la
differenza  tipologica delle attrazioni, in relazione al numero delle
medesime. Qualora all'interno del parco per l'utilizzazione di talune
attrazioni vengano richiesti  specifici  corrispettivi,  questi  sono
tassati  autonomamente;  per  le  attrazioni  per  le  quali e' stata
rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 6 della  legge  18  marzo
1968,  n.  337,  l'imponibile,  salvo  opzione, e' quello determinato
forfetariamente per lo spettacolo viaggiante e l'aliquota di  tributo
applicabile  e'  quella  di  cui  al punto 4 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.