Art. 3. Le donne, nonche' gli uomini di eta' non superiore a diciotto anni e non inferiore a sessanta anni, costituiscono, relativamente agli ingressi ai parchi di divertimento, particolari categorie ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640, ai fini della commisurazione dell'imposta sugli spettacoli al prezzo pagato in misura ridotta. Agli stessi effetti sono considerati particolare categoria gli acquirenti di un pacchetto di servizi turistici inclusivo dell'accesso al parco, allorche' l'acquisto viene effettuato in giorni antecedenti quello stabilito per l'ingresso. In tale ipotesi l'importo attribuito per l'ingresso al parco, corrispondete al prezzo ridotto praticato nella giornata, deve risultare dalla quietanza di cui al successivo art. 4, unitamente alla causale della riduzione. Per ogni giornata, il prezzo ridotto deve essere fissato in misura unica.