Art. 3.
  Le donne, nonche' gli uomini di eta' non superiore a diciotto  anni
e  non  inferiore  a sessanta anni, costituiscono, relativamente agli
ingressi ai parchi di divertimento, particolari  categorie  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 26
ottobre 1972, n. 640, ai fini della commisurazione dell'imposta sugli
spettacoli al prezzo pagato in misura ridotta.
  Agli stessi effetti  sono  considerati  particolare  categoria  gli
acquirenti   di   un   pacchetto   di   servizi  turistici  inclusivo
dell'accesso al  parco,  allorche'  l'acquisto  viene  effettuato  in
giorni  antecedenti  quello stabilito per l'ingresso. In tale ipotesi
l'importo attribuito per l'ingresso al parco, corrispondete al prezzo
ridotto praticato nella giornata, deve risultare dalla  quietanza  di
cui al successivo art. 4, unitamente alla causale della riduzione.
  Per  ogni giornata, il prezzo ridotto deve essere fissato in misura
unica.