Art. 4. Per la vendita dei biglietti effettuata in giorni antecedenti quello in cui e' consentito l'ingreso nei parchi di divertimento, gli esercenti devono consegnare all'acquirente apposita quietanza munita del contrassegno dell'ufficio accertatore, con l'indicazione del prezzo pagato e dell'eventuale diritto di prevendita. Tali quietanze, numerate progressivamente in relazione ai diversi prezzi praticati, devono essere assunte regolarmente in carico, con rendicontazione mensile della loro utilizzazione mediante restituzione dei titoli ritirati al momento della consegna del regolare biglietto d'ingresso. Qualora sussista difformita' tra il prezzo praticato nella giornata per il tipo d'ingresso e quello risultante dalla quietanza il tributo si applica in relazione al prezzo piu' elevato. Sulle quietanze non riconsegnate nei termini va applicata l'imposta sugli spettacoli. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Roma, 25 giugno 1992 Il Ministro: FORMICA