Art. 4.
  Per la vendita  dei  biglietti  effettuata  in  giorni  antecedenti
quello in cui e' consentito l'ingreso nei parchi di divertimento, gli
esercenti  devono consegnare all'acquirente apposita quietanza munita
del contrassegno  dell'ufficio  accertatore,  con  l'indicazione  del
prezzo pagato e dell'eventuale diritto di prevendita. Tali quietanze,
numerate  progressivamente  in relazione ai diversi prezzi praticati,
devono essere assunte regolarmente  in  carico,  con  rendicontazione
mensile  della  loro  utilizzazione  mediante restituzione dei titoli
ritirati al momento della consegna del regolare biglietto d'ingresso.
Qualora sussista difformita' tra il prezzo praticato  nella  giornata
per il tipo d'ingresso e quello risultante dalla quietanza il tributo
si applica in relazione al prezzo piu' elevato.
  Sulle quietanze non riconsegnate nei termini va applicata l'imposta
sugli spettacoli.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione.
   Roma, 25 giugno 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA