Art. 4.
  Il  primo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 29 maggio 1992
e' cosi' modificato:
  1. A coloro che compongono l'equipaggio all'inizio del  periodo  di
fermo  nel  numero  massimo  di  quelli regolarmente imbarcati almeno
sessanta giorni prima del periodo suddetto e'  concessa  l'indennita'
giornaliera per tutto il periodo di fermo retribuito dalla nave.