Art. 4. Il primo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 e' cosi' modificato: 1. A coloro che compongono l'equipaggio all'inizio del periodo di fermo nel numero massimo di quelli regolarmente imbarcati almeno sessanta giorni prima del periodo suddetto e' concessa l'indennita' giornaliera per tutto il periodo di fermo retribuito dalla nave.