Art. 6. L'art. 14 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 e' cosi' sostituito: 1. Allo scopo di assicurare un incremento costante delle risorse biologiche del mare e di non vanificare gli effetti del fermo, le unita' abilitate allo strascico e al traino pelagico sono obbligate a sospendere l'attivita' durante l'arco dell'anno nei giorni di sabato e domenica anche se abilitate ad altri sistemi di pesca. 2. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma le navi esercitanti la pesca a traino (strascico e pelagico) d'altura con campagne di pesca superiori a 96 ore possono effettuare un periodo di fermo in uno o due periodi mensili per un numero complessivo di giorni pari al numero dei sabati e domeniche presenti in ciascun mese calendario. 3. Durante il periodo di fermo spetta comunque al personale imbarcato la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. All'inizio di ciascun anno le navi che intendono effettuare il fermo tecnico ai sensi del secondo comma del presente articolo dovranno darne comunicazione al compartimento marittimo di iscrizione della nave. Per il 1992 tale comunicazione dovra' essere effettuata entro il 31 agosto. 5. I documenti di bordo e, per le unita' per le quali sia stato rilasciato, il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo di combustibile sono depositati, nei periodi di cui al precedente comma 2 presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 4. 6. Nei periodi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si fa luogo al recupero di eventuali giornate di inattivita' a causa di avverse condizioni meteomarine. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unita' iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna che operino oltre il limite del mare territoriale dei suddetti compartimenti; fanno eccezione le navi che esercitano per consuetudine la pesca nelle acque del canale di Sicilia.