Art. 6.
  L'art.  14  del  decreto  ministeriale  29  maggio  1992  e'  cosi'
sostituito:
  1. Allo scopo di assicurare un incremento  costante  delle  risorse
biologiche  del  mare  e  di non vanificare gli effetti del fermo, le
unita' abilitate allo strascico e al traino pelagico sono obbligate a
sospendere l'attivita' durante l'arco dell'anno nei giorni di  sabato
e domenica anche se abilitate ad altri sistemi di pesca.
  2.  In  deroga  a  quanto  stabilito  nel  precedente comma le navi
esercitanti la pesca a traino (strascico  e  pelagico)  d'altura  con
campagne di pesca superiori a 96 ore possono effettuare un periodo di
fermo  in  uno  o  due  periodi  mensili per un numero complessivo di
giorni pari al numero dei sabati e domeniche presenti in ciascun mese
calendario.
  3. Durante  il  periodo  di  fermo  spetta  comunque  al  personale
imbarcato la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale
di lavoro.
  4.  All'inizio  di ciascun anno le navi che intendono effettuare il
fermo tecnico ai  sensi  del  secondo  comma  del  presente  articolo
dovranno darne comunicazione al compartimento marittimo di iscrizione
della  nave.  Per il 1992 tale comunicazione dovra' essere effettuata
entro il 31 agosto.
  5. I documenti di bordo e, per le unita' per  le  quali  sia  stato
rilasciato,  il  libretto  di controllo dell'imbarco e del consumo di
combustibile sono depositati, nei periodi di cui al precedente  comma
2 presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 4.
  6.  Nei periodi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si fa luogo al
recupero di eventuali giornate di  inattivita'  a  causa  di  avverse
condizioni meteomarine.
  7.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
unita' iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni  Sicilia  e
Sardegna  che  operino  oltre  il  limite  del  mare territoriale dei
suddetti compartimenti; fanno eccezione le navi  che  esercitano  per
consuetudine la pesca nelle acque del canale di Sicilia.