Art. 7.
  Dopo l'art. 14 e' aggiunto il seguente art. 14-bis:
  Entro  sei  mesi  dall'applicazione  del  presente  decreto saranno
esaminate le risultanze del fermo tecnico di cui ai commi 1 e  2  del
precedente  art.  14 ai fini di eventuali proposte di modifica per il
suo migliore adeguamento sia  allo  scopo  della  salvaguardia  delle
risorse che alle necessita' operative emerse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 9 luglio 1992
                                                  Il Ministro: TESINI