Art. 7. Dopo l'art. 14 e' aggiunto il seguente art. 14-bis: Entro sei mesi dall'applicazione del presente decreto saranno esaminate le risultanze del fermo tecnico di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 14 ai fini di eventuali proposte di modifica per il suo migliore adeguamento sia allo scopo della salvaguardia delle risorse che alle necessita' operative emerse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 9 luglio 1992 Il Ministro: TESINI