Art. 5. Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1112 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento. Roma, 9 luglio 1992 Il Ministro: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1992 Registro n. 36 Giustizia, foglio n. 54