Art. 5.
  Le  spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1112 dello
stato di previsione della spesa del Ministero di grazia  e  giustizia
per l'anno finanziario 1992.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   e  nel  Bollettino  ufficiale  del  Ministero  ai  sensi
dell'art. 3 del regolamento.
   Roma, 9 luglio 1992
                                                Il Ministro: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1992
Registro n. 36 Giustizia, foglio n. 54