Art. 2.
   1. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione  di
cui  all'art.  1,  possono  utilizzare un modello meccanografico - in
cinque copie identiche - riprodotto su stampato a striscia  continua,
di  formato  a  pagina singola. Le facciate del modello devono essere
tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata
deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: da non staccare".
   2. Il modello di  cui  al  comma  precedente  deve  presentare  le
seguenti caratteristiche:
    conformita'  di  struttura e sequenza al modello approvato con il
presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei  campi  e
l'intestazione dei dati richiesti;
    le dimensioni del modello, esclusi gli spazi occupati dalle bande
laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
     larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
     altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.