Art. 2. 1. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, possono utilizzare un modello meccanografico - in cinque copie identiche - riprodotto su stampato a striscia continua, di formato a pagina singola. Le facciate del modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: da non staccare". 2. Il modello di cui al comma precedente deve presentare le seguenti caratteristiche: conformita' di struttura e sequenza al modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti; le dimensioni del modello, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.