IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'art. 36 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394, il quale prevede che possono essere costituiti parchi marini o riserve marine in determinate aree tra le quali l'Arcipelago della Maddalena; Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, in caso di necessita' ed urgenza, puo' individuare aree da proteggere ai sensi della stessa legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia; Visto l'art. 6, comma 5, della citata legge 6 dicembre 1991 n. 394, il quale stabilisce che per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Visto l'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Considerato che l'isola di Budelli, nell'Arcipelago della Maddalena, presenta profili ambientali di grande importanza, essendo caratterizzata da comunita' bentoniche del meso-infralitorale estremamente ricche di specie animali e vegetali tra cui e' da sottolineare la presenza di estese colonie di "Corallum rubrum" e che l'intera costa della stessa isola costituisce una delle aree malacologiche piu' interessanti tra quelle conosciute; Considerato che l'isola di Budelli e' oggetto di un notevole e crescente flusso di natanti; Considerato che appare necessario ed urgente evitare che il predetto flusso turistico comprometta l'equilibrio del delicato ecosistema marino; Ritenuto opportuno, per quanto sopra, avvalersi delle facolta' di adottare le misure di salvaguardia di cui al citato art. 6 della legge quadro sulle aree protette; Decreta: Art. 1. La fascia demaniale marittima dell'isola di Budelli e l'area marina circostante l'isola medesima fino a 300 metri dalla costa e' individuata quale area marina da proteggere ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.