Art. 2.
  Le  modalita'  di  erogazione  del  finanziamento e le attivita' di
controllo e di verifica della realizzazione dei  singoli  interventi,
saranno  contenute  in successivi decreti di approvazione delle forme
di esecuzione individuate per ciascun progetto al fine di  garantirne
la piu' efficace compatibilita' con il S.I.N.A.