IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 12 febbraio 1968), modificata dalla legge 7 marzo
1985,  n.  98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29 marzo
1985);
  Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  179  del  17  luglio  1970), modificata dalla legge 23
dicembre 1975, n. 745  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  6
dell'8 gennaio 1976);
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978);
  Visto il decreto  ministeriale  23  marzo  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1990 relativo alla produzione,
acquisto e distribuzione dei vaccini per la  profilassi  immunizzante
obbligatoria degli animali;
  Vista  la legge 29 dicembre 1990, n. 406 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 31  dicembre  1990,  supplemento  ordinario  n.  92)  -
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992;
  Considerato   che   le  spese  per  l'attuazione  della  profilassi
vaccinale obbligatoria e/o di emergenza contro le malattie  infettive
e  diffusive  degli animali per l'acquisto e l'approvvigionamento dei
prodotti immunizzanti gravano  sul  cap.  5941  del  Tesoro  -  Fondo
sanitario  nazionale per il corrente esercizio finanziario e sul cap.
4043 del bilancio del Ministero della sanita';
  Considerato che al fine di  assicurare  un  uniforme  e  tempestivo
approvvigionamento  delle  quantita'  necessarie  di vaccini, occorre
stabilire le quantita' dei vaccini che dovranno essere prodotte dagli
istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;
  Vista la direttiva  del  consiglio  n.  85/511/CEE  che  stabilisce
misure  comunitarie per la lotta contro l'afta epizootica, modificata
dalla direttiva n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990;
  Viste le direttive del Consiglio del 22 gennaio 1980, n. 80/217 CEE
e dell'11 novembre 1980, n. 80/1101 CEE, recanti norme relative  alle
misure di lotta contro la peste suina classica;
  Vista  la  decisione  del  Consiglio n. 91/666 CEE dell'11 dicembre
1991 che stabilisce le riserve comunitarie di  vaccino  antiaftoso  e
indica  le  banche  di  antigene  comunitarie,  tra  cui  l'I.Z.S. di
Brescia;
  Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n.  427,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5 dell'8 gennaio 1992, concernente il
regolamento per la profilassi della peste suina classica;
  Visto il  decreto  ministeriale  7  febbraio  1980  concernente  la
produzione  del  virus  aftoso e del vaccino contro l'afta epizootica
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 marzo 1980;
  Vista l'ordinanza ministeriale del 5 agosto 1991  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del 10 agosto 1991 relativa alla revoca
delle misure  di  profilassi  vaccinale  obbligatoria  contro  l'afta
epizootica e disposizioni per le vaccinazioni antiaftose di urgenza e
per le emergenze veterinarie;
  Visto  l'art. 7 della legge n. 833/78 relativo alla costituzione di
scorte di vaccino da impiegarsi in caso di emergenza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno 1992 le spese per l'acquisto dei  prodotti  immunizzanti
necessari  alle  profilassi obbligatorie nei confronti della rabbia e
del  carbonchio  ematico,  nonche'  di  altre  malattie  infettive  e
diffusive  disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono
sostenute dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  con  i  fondi  alle  medesime  assegnati sul Fondo sanitario
nazionale - cap. 5941 del Tesoro - parte spese correnti.
  Per  le  vaccinazioni  antiaftosa,  antipestosa  e  antirabbica  di
emergenza  il Ministero della sanita' costituisce scorte di vaccini e
di antigeni, ai sensi dell'art. 7 della legge 23  dicembre  1978,  n.
833,  nei  quantitativi  riportati  nei successivi articoli. Le spese
relative alla costituzione di tali scorte gravano sul cap.  4043  del
bilancio  del  Ministero  della  sanita' del corrispondente esercizio
finanziario nel quale dovranno essere stipulati i relativi contratti.
 
                                  AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La  legge  n.  34/1968  reca:  "Provvedimenti  per  la
          profilassi  della  peste  bovina,  della morva, della peste
          equina, della  peste  suina  classica  ed  africana,  della
          febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche".
             -  La legge n. 745/1975 reca: "Trasferimento di funzioni
          statali  alle  regioni  e  norme  di   principio   per   la
          ristrutturazione      regionalizzata     degli     istituti
          zooprofilattici sperimentali".
             - La legge n. 833/1978 reca: "Istituzione  del  Servizio
          sanitario nazionale".