Art. 2. Le modalita' di produzione dei singoli prodotti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali ed i prezzi di cessione per unita' di prodotto sono specificati negli articoli che seguono. L'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti e diagnostici presso gli istituti zooprofilattici sperimentali produttori avverra', nei casi di emergenza, secondo programmi concordati con le regioni e province autonome interessate, in base all'art. 7 della legge n. 833/1978. Le regioni e le province autonome, in conformita' dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto ed alla distribuzione dei vaccini occorrenti per le campagne di vaccinazione obbligatorie previste dalle disposizioni vigenti. L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1992. Il Ministero della sanita' provvede all'acquisto di vaccini e antigeni per la costituzione di scorte di emergenza, che verranno assegnate alle regioni e province autonome sulla base di programmi concordati per interventi di emergenza. L'onere derivante dall'acquisto di vaccini e antigeni per le scorte di emergenza grava sul cap. 4043 del bilancio del Ministero della sanita' del corrispondente esercizio finanziario nel quale dovranno essere stipulati i relativi contratti.