Art. 2.
  Le modalita' di produzione dei singoli prodotti presso gli istituti
zooprofilattici  sperimentali  ed  i prezzi di cessione per unita' di
prodotto sono specificati negli articoli che seguono.
  L'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti e diagnostici presso
gli istituti zooprofilattici sperimentali  produttori  avverra',  nei
casi  di  emergenza,  secondo  programmi  concordati con le regioni e
province autonome interessate, in base  all'art.  7  della  legge  n.
833/1978.
  Le  regioni  e  le  province  autonome, in conformita' dell'art. 7,
secondo comma, della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  provvedono
all'acquisto  ed  alla  distribuzione  dei  vaccini occorrenti per le
campagne di vaccinazione  obbligatorie  previste  dalle  disposizioni
vigenti.
  L'onere  derivante  dalle  suddette spese grava sui fondi assegnati
alle regioni e province autonome  sul  cap.  5941  del  bilancio  del
Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1992.
  Il  Ministero  della  sanita'  provvede  all'acquisto  di vaccini e
antigeni per la costituzione di scorte  di  emergenza,  che  verranno
assegnate  alle  regioni  e province autonome sulla base di programmi
concordati per interventi di emergenza.
  L'onere derivante dall'acquisto di vaccini e antigeni per le scorte
di emergenza grava sul cap. 4043 del  bilancio  del  Ministero  della
sanita'  del  corrispondente esercizio finanziario nel quale dovranno
essere stipulati i relativi contratti.