Art. 3.
               Vaccino contro la peste suina classica
  Sono  incaricati della produzione del vaccino contro la peste suina
classica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia  e
dell'Emilia  con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche con sede
in Perugia, dell'Abruzzo e del Molise con sede  in  Teramo,  fino  al
numero  di  dosi  specificate a fianco di ciascun istituto che devono
essere pronte alle date indicate nei rispettivi contratti di acquisto
stipulati dal Ministero della sanita':
   Brescia, 800.000 dosi;
   Perugia, 800.000 dosi;
   Teramo, 800.000 dosi.
  Detti quantitativi vengono prodotti utilizzando  l'antigene  virale
di  cui  dispongono  i  predetti  istituti,  non  ancora  scaduto  di
validita'.
  Il prezzo di cessione e' fissato in L. 133 per dose oltre I.V.A.