Art. 3. Vaccino contro la peste suina classica Sono incaricati della produzione del vaccino contro la peste suina classica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, dell'Abruzzo e del Molise con sede in Teramo, fino al numero di dosi specificate a fianco di ciascun istituto che devono essere pronte alle date indicate nei rispettivi contratti di acquisto stipulati dal Ministero della sanita': Brescia, 800.000 dosi; Perugia, 800.000 dosi; Teramo, 800.000 dosi. Detti quantitativi vengono prodotti utilizzando l'antigene virale di cui dispongono i predetti istituti, non ancora scaduto di validita'. Il prezzo di cessione e' fissato in L. 133 per dose oltre I.V.A.