Art. 8. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini e degli antigeni, di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuita' e di sterilita', nonche' il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi ai relativi capitolati tecnici allegati al presente decreto. Il vaccino monovalente concentrato di cui al precedente art. 5, lettera b), e' presentato al controllo in contenitori. Le operazioni di inflaconamento, di confezionamento e di distribuzione, sono effettuate, di volta in volta, su richiesta del Ministero della sanita'. Per l'aggiornamento dei predetti capitolati tecnici e per l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sara' cura del Ministero della sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita', impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.