Art. 8.
  Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini e
degli  antigeni,  di  cui al presente decreto, per quanto concerne la
preparazione,  i  controlli  di  efficacia,  di   innocuita'   e   di
sterilita', nonche' il confezionamento e la conservazione dei singoli
prodotti immunizzanti devono attenersi ai relativi capitolati tecnici
allegati al presente decreto.
  Il  vaccino  monovalente  concentrato  di cui al precedente art. 5,
lettera b), e' presentato al controllo in contenitori. Le  operazioni
di  inflaconamento,  di  confezionamento  e  di  distribuzione,  sono
effettuate, di volta in  volta,  su  richiesta  del  Ministero  della
sanita'.
  Per   l'aggiornamento   dei   predetti  capitolati  tecnici  e  per
l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da  quelli
sopra  indicati,  di  cui  si  renda necessario l'approvvigionamento,
sara' cura del Ministero della sanita', sentito l'Istituto  superiore
di   sanita',   impartire  agli  istituti  produttori  le  necessarie
disposizioni.