Art. 3.
  Le confezioni utilizzate alla produzione, con la  denominazione  in
uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono ancora
essere  impiegate  per tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente
decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 luglio 1992
                                                  Il Ministro: TESINI