Art. 2.
  Con successivo  decreto  si  provvedera'  alla  costituzione  delle
prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.
   Roma, 24 luglio 1992
                                                Il Ministro: REVIGLIO