IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il  quale  sono
state   fissate  le  modalita'  per  la  ricongiunzione  dei  periodi
assicurativi per i liberi professionisti;
  Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo  alle
modalita'  per  la  copertura  di  periodi  assicurativi scoperti per
omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;
  Visto il decreto  ministeriale  27  gennaio  1964,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 13 marzo
1964, con il quale sono state approvate le  tariffe  per  il  calcolo
della riserva matematica prevista dalla predetta norma;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  febbraio 1981, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129  del  13  maggio
1981,  con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato
decreto ministeriale 27 gennaio 1964;
  Visto il decreto ministeriale 29 febbraio  1988,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state
fissate le tariffe per la regolarizzazione dei  periodi  scoperti  di
contribuzione per i lavoratori autonomi;
  Sulla proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale
di  previdenza  ed  assistenza  per i consulenti del lavoro, il quale
nella seduta del 22 marzo 1991 ha deliberato di approvare le  tariffe
per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge
5  marzo  1990,  n.  45,  e  le  istruzioni relative all'uso di dette
tariffe;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta del 26
febbraio 1992;
  Considerata la  necessita'  di  provvedere  alla  fissazione  delle
tariffe di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  tariffe  per  la  determinazione  della  riserva matematica, in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge  5  marzo
1990,  n.  45,  per  gli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza  per  i  consulenti   del   lavoro   che   richiedono   la
ricongiunzione  di  precedenti periodi assicurativi, sono determinate
sulla base dei coefficienti contenuti nelle tabelle che,  vistate  ed
allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.
  Sono,  altresi',  approvate  le  allegate istruzioni per il calcolo
della riserva matematica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Roma, 28 luglio 1992
                                              Il Ministro: CRISTOFORI