Art. 2.
  1. La tariffa si applica  agli  atti  e  provvedimenti  rilasciati,
rinnovati o sottoposti a visto o vidimazione dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto nonche' a quelli per i quali il termine
di pagamento delle tasse annuali scade a partire dalla predetta data.
La tariffa si applica altresi' agli atti e provvedimenti per i  quali
alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto non e' stato
provveduto  al  pagamento  dell'integrazione  prevista  dal  comma  3
dell'art.  10  del  decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992,  n.  359.  Il  pagamento
dell'integrazione, per il quale resta fermo il termine del 31 ottobre
1992  stabilito  dal  comma  3,  del  predetto  art.  10, deve essere
effettuato esclusivamente con versamento sull speciale conto corrente
postale n. 451005 intestato all'"Ufficio registro tasse CC.GG. - Roma
- Integrazioni 1992".  Le  somme  affluite  su  tale  conto  corrente
postale,  in  applicazione  dell'art.  13 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito dalla legge 8  agosto  1992,  n.  359,  sono
versate  dal  predetto ufficio del registro sul capitolo d'entrata n.
1217, art. 3.