Art. 3. 1. Per i versamenti di tassa effettuati sugli ordinari conti correnti postali intestati all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma dalla data di entrata in vigore del presente decreto e relativi ad atti e provvedimenti da rilasciare, rinnovare, da sottoporre a visto o vidimazione dalla stessa data e a tasse annuali - esclusi i versamenti riguardanti le voci che sono state inserite nella tariffa per effetto del presente decreto - il predetto ufficio del registro versa il 50 per cento delle somme affluite sui detti conti, anche se aperti nell'interesse della regione siciliana, sul cap. 1217, art. 3, del bilancio dell'entrata e l'altro 50 per cento sul cap. 1217 ovvero alla regione siciliana, con le consuete modalita', per i conti aperti nell'interesse di questa. Sullo stesso cap. 1217 e alla regione siciliana, per quanto di sua spettanza, devono essere altresi' versate le tasse relative alla iscrizione delle societa' nel registro delle imprese, alla concessione dell'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi, alla concessione della gestione di punti di raccolta del gioco del lotto, alla iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione e in quello dei mediatori di assicurazione, alla iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi e all'attribuzione del numero di partita IVA. 2. Gli stessi criteri, indicati nel comma 1 ai fini della ripartizione e del versamento, devono essere osservati dai distributori primari di valori bollati per le marche di concessioni governative distribuite dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, distributore primario di valori bollati per la Sicilia, deve attenersi a quanto sopra specificato per i conti correnti postali aperti dall'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma nell'interesse della regione siciliana versando, pertanto, il 50 per cento di spettanza dello Stato sul cap. 1217, art. 3.