Art. 2.
  1.  Gli  istituti  bancari  distributori  primari, relativamente ai
valori afferenti l'imposta di bollo, diversi dalle speciali marche  e
foglietti  per  cambiali, distribuiti dalla data di entrata in vigore
del presente decreto,  devono  versare  alla  competente  sezione  di
tesoreria  provinciale dello Stato i relativi ammontari per due terzi
sul cap. 1205, e per un terzo sul cap. 1205, art.  4.  Gli  ammontari
dei  valori  relativi  alle  cambiali  devono essere versati sul cap.
1205.
  2. La Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane,  con  sede
in  Palermo,  deve  versare  il  terzo  indicato  nel  comma  1  alla
competente sezione di tesoreria dello Stato sul cap. 1205, art. 4, ed
i restanti due terzi, unitamente all'imposta afferente i  valori  per
cambiali, alla regione Siciliana, con le consuete modalita'.
  3.  Con  gli  stessi  criteri  indicati  nei  commi  1  e 2, devono
provvedere gli  uffici  del  registro  interessati,  compresi  quelli
ubicati  in Sicilia, per le somme da essi riscosse, tenendo parimenti
conto ai fini della ripartizione  e  del  versamento  sugli  indicati
capitoli,  degli  incassi  del  visto bollo per cambiali. Alle stesse
prescrizioni devono attenersi  l'ufficio  del  registro  tasse  sulle
concessioni governative di Roma e l'ufficio del registro bollo, radio
e  assicurazioni  di  Roma per i versamenti effettuati sugli appositi
conti correnti postali ad essi intestati, rispettivamente per imposta
di bollo dovuta in misura forfettaria sugli atti compiuti dal giudice
e dal cancelliere (articolo 20 tariffa)  e  per  l'imposta  di  bollo
relativa  alle  operazioni compiute dagli uffici della Motorizzazione
civile. Il Ministero dei trasporti  -  Direzione  generale  M.C.T.C.,
deve  accompagnare  il  versamento  all'ufficio bollo di Roma con una
comunicazione dalla quale  risultino  gli  importi  delle  operazioni
effettuati in Sicilia.