Art. 4. 1. Gli stampati dei vaccini in questione devono essere modificati conformemente a quanto prevsito dagli articoli 1 e 2. 2. I prezzi di vendita al pubblico dei succitati vaccini sono indicati dalle aziende farmaceutiche interessate, secondo quanto previsto dal provvedimento CIP n. 29/90 del 2 ottobre 1990. 3. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alle societa' titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o alle loro rappresentanti in Italia. Roma, 11 agosto 1992 Il Ministro: DE LORENZO