Art. 4.
  1.  Gli  stampati dei vaccini in questione devono essere modificati
conformemente a quanto prevsito dagli articoli 1 e 2.
  2. I prezzi di vendita  al  pubblico  dei  succitati  vaccini  sono
indicati  dalle  aziende  farmaceutiche  interessate,  secondo quanto
previsto dal provvedimento CIP n. 29/90 del 2 ottobre 1990.
  3. Il presente  decreto,  che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,
sara'  notificato  alle  societa'   titolari   delle   autorizzazioni
all'immissione in commercio o alle loro rappresentanti in Italia.
   Roma, 11 agosto 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO