Art. 3.
  1.  All'art.  2,  comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e' aggiunta la seguente lettera:
   " l) per progetto di elettrodotto aereo  esterno,  si  intende  il
progetto allegato alla domanda di autorizzazione inviata al Ministero
dei  lavori  pubblici  ai  sensi  del titolo III del regio-decreto 11
dicembre 1933, n. 1775".