Art. 4.
  1.  All'allegato  III  al  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988, inerente la specificazione degli studi  di
impatto  ambientale  per  tipologia di opere, e' aggiunto il seguente
numero:
   "8) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto e la distribuzione
di energia elettrica con tensione nominale di esercizio  superiore  a
150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.
  Per  quanto  attiene  il quadro di riferimento programmatico di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  27
dicembre  1988, si terra' conto dei seguenti atti di programmazione e
di pianificazione di settore e di area:
   piano energetico nazionale e regionale;
   eventuali strumenti di programmazione e di finanziamento;
   piani regionali di sviluppo industriale;
   piani  regionali  e  di  area  vasta  per  la  salvaguardia  e  il
risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici;
   strumenti urbanistici locali;
   eventuali piani di sviluppo della rete.
  Per  quanto  attiene  il  quadro  di  riferimento  progettuale,  ad
integrazione e specificazione di quanto disposto all'art. 4, comma 4,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  27  dicembre
1988 si dovra' provvedere ai seguenti adempimenti:
   illustrare  le  scelte  di  tracciato  raffrontando  la  soluzione
prescelta con le alternative, evidenziando le ragioni della  proposta
in relazione a:
    insediamenti abitativi e residenziali;
    insediamenti industriali;
    intersezione   con  strade,  ferrovie,  vie  navigabili  e  altre
infrastrutture di trasporto;
    insiemi  paesaggistici  interessati  e   emergenze   monumentali,
paesaggistiche e naturalistiche;
   descrivere il progetto, evidenziando in particolare la tensione di
esercizio e le correnti in condizioni di massimo carico;
   evidenziare elementi costruttivi, con particolare riferimento a:
    geometria e distanza dei piloni di sostegno;
    numero e tipo dei conduttori;
    disposizione e distanza reciproca dei conduttori;
   presentare   analisi   teoriche   della  distribuzione  dei  campi
elettrici e magnetici in  funzione  della  distanza  dall'asse  della
linea,  fino a distanze pari ad almeno il doppio del limite dell'area
sottoposta a servitu' d'elettrodotto;
   analizzare i livelli di  rumore  prodotti,  anche  nelle  peggiori
condizioni ambientali, da micro scariche elettriche (effetto corona).
  Per  quanto  concerne  il  quadro  di riferimento ambientale di cui
all'art. 5, comma 3, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  27  dicembre  1988,  si  dovranno  descrivere e stimare gli
effetti sull'ambiente con riferimento ai  punti  precedenti,  nonche'
alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione adattate.
  Assunte le seguenti definizioni:
   intensita'  di  campo  elettrico: il valore quadratico medio delle
tre componenti mutuamente  perpendicolari  in  cui  si  puo'  pensare
scomposto  il vettore campo elettrico nel punto considerato, misurato
in volt al metro (V/m);
   intensita' di induzione  magnetica:  il  valore  quadratico  medio
delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si puo' pensare
scomposto  il vettore campo magnetico nel punto considerato, misurato
in tesla (T), per quanto  riguarda  i  limiti  di  esposizione  della
popolazione ai campi elettrici e magnetici dovuti alla presenza degli
elettrodotti,  non  devono  essere superati, fino ad emanazione dello
specifico provvedimento di cui all'art. 2, comma 14,  della  legge  8
luglio  1986,  n.  349,  i  seguenti  valori,  suggeriti dal Comitato
internazionale per le radiazioni non ionizzanti  e  dall'Associazione
internazionale per le protezioni radiologiche ('Interim Guidelines on
Limits  of Exposure to 50/60 Hz Electric and Magnetic Field', January
1990):
   5 kV/m  e  0,1  mT,  rispettivamente  per  l'intensita'  di  campo
elettrico  e  di  induzione  magnetica,  in aree o ambienti in cui si
possa ragionevolmente  attendere  che,  individui  della  popolazione
trascorrano una parte significativa della giornata;
   10  kV/m  e  1  mT,  rispettivamente  per  l'intensita'  di  campo
elettrico e di induzione magnetica nel caso in cui l'esposizione  sia
ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.
  I  valori  di  campo  elettrico  sono  riferiti  al campo elettrico
imperturbato intendendosi per tale un campo elettrico  misurabile  in
un punto in assenza di persone, animali e cose non fisse.
  Per  quanto  riguarda  l'altezza  dei  conduttori  sul terreno e le
distanze di rispetto dai  fabbricati  si  fara'  riferimento  -  fino
all'emanazione  del  decreto  del  Presidente della Repubblica di cui
all'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349 - al  decreto
ministeriale  16  gennaio  1991  del  Ministero  dei  lavori pubblici
'Aggiornamento  alle  norme  tecniche   per   la   disciplina   della
costruzione  e  dell'esercizio  di  linee  elettriche aeree esterne',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991".