Art. 4. 1. All'allegato III al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, inerente la specificazione degli studi di impatto ambientale per tipologia di opere, e' aggiunto il seguente numero: "8) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km. Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, si terra' conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area: piano energetico nazionale e regionale; eventuali strumenti di programmazione e di finanziamento; piani regionali di sviluppo industriale; piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici; strumenti urbanistici locali; eventuali piani di sviluppo della rete. Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 si dovra' provvedere ai seguenti adempimenti: illustrare le scelte di tracciato raffrontando la soluzione prescelta con le alternative, evidenziando le ragioni della proposta in relazione a: insediamenti abitativi e residenziali; insediamenti industriali; intersezione con strade, ferrovie, vie navigabili e altre infrastrutture di trasporto; insiemi paesaggistici interessati e emergenze monumentali, paesaggistiche e naturalistiche; descrivere il progetto, evidenziando in particolare la tensione di esercizio e le correnti in condizioni di massimo carico; evidenziare elementi costruttivi, con particolare riferimento a: geometria e distanza dei piloni di sostegno; numero e tipo dei conduttori; disposizione e distanza reciproca dei conduttori; presentare analisi teoriche della distribuzione dei campi elettrici e magnetici in funzione della distanza dall'asse della linea, fino a distanze pari ad almeno il doppio del limite dell'area sottoposta a servitu' d'elettrodotto; analizzare i livelli di rumore prodotti, anche nelle peggiori condizioni ambientali, da micro scariche elettriche (effetto corona). Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonche' alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione adattate. Assunte le seguenti definizioni: intensita' di campo elettrico: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si puo' pensare scomposto il vettore campo elettrico nel punto considerato, misurato in volt al metro (V/m); intensita' di induzione magnetica: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si puo' pensare scomposto il vettore campo magnetico nel punto considerato, misurato in tesla (T), per quanto riguarda i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici dovuti alla presenza degli elettrodotti, non devono essere superati, fino ad emanazione dello specifico provvedimento di cui all'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, i seguenti valori, suggeriti dal Comitato internazionale per le radiazioni non ionizzanti e dall'Associazione internazionale per le protezioni radiologiche ('Interim Guidelines on Limits of Exposure to 50/60 Hz Electric and Magnetic Field', January 1990): 5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensita' di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che, individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata; 10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensita' di campo elettrico e di induzione magnetica nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno. I valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico imperturbato intendendosi per tale un campo elettrico misurabile in un punto in assenza di persone, animali e cose non fisse. Per quanto riguarda l'altezza dei conduttori sul terreno e le distanze di rispetto dai fabbricati si fara' riferimento - fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349 - al decreto ministeriale 16 gennaio 1991 del Ministero dei lavori pubblici 'Aggiornamento alle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991".