Art. 5. 1. La disciplina di cui al presente decreto non si applica agli impianti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata conclusa la procedura di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ancorche' in attesa del definitivo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dei lavori pubblici. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 27 aprile 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUFFOLO, Ministro dell'ambiente Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1992 Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 343