Art. 5.
  1.  La  disciplina  di  cui al presente decreto non si applica agli
impianti per i quali alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  sia  stata  conclusa  la  procedura  di  cui all'art. 81 del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,
ancorche' in attesa del definitivo decreto di autorizzazione da parte
del Ministro dei lavori pubblici.
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 27 aprile 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1992
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 343