Art. 2. 1. L'esercizio delle funzioni gia' espletate dall'Ufficio come sopra soppresso e' attribuito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio del coordinamento amministrativo, che si avvale del personale gia' in servizio presso l'Ufficio per gli italiani all'estero. Roma, 12 agosto 1992 Il Presidente: AMATO