Art. 2.
  1.  L'esercizio  delle  funzioni  gia'  espletate dall'Ufficio come
sopra soppresso e' attribuito, nell'ambito del Segretariato  generale
della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  all'Ufficio  del
coordinamento amministrativo, che si avvale  del  personale  gia'  in
servizio presso l'Ufficio per gli italiani all'estero.
   Roma, 12 agosto 1992
                                                 Il Presidente: AMATO