Art. 2.
1. L'esercizio delle funzioni gia' espletate dall'Ufficio come
sopra soppresso e' attribuito, nell'ambito del Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio del
coordinamento amministrativo, che si avvale del personale gia' in
servizio presso l'Ufficio per gli italiani all'estero.
Roma, 12 agosto 1992
Il Presidente: AMATO